TAEG prestiti personali
Il Collegio di Milano dell’ABF accoglie il ricorso per difformità tra TAEG di contratto e realmente applicato.
Il meccanismo è sempre lo stesso, ovvero la mancata inclusione delle polizze assicurative – imposte dalla finanziaria al consumatore – nel TAEG.
La mancata inclusione nel TAEG degli oneri derivanti dalla polizza assicurativa obbligatoria conduce alla nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi dell’art. 125 bis, comma 6 TUB (“Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”), con conseguente applicazione della regola di cui al comma 7 della medesima disposizione (“Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese […]”). L’intermediario dovrà pertanto provvedere al ricalcolo del piano di ammortamento ai sensi dell’art. 125-bis comma 7 T.U.B. e alla restituzione dei maggiori interessi pagati, il tutto nei limiti della domanda.
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