Prescrizione rimesse in conto corrente

Prescrizione

La prescrizione delle rimesse in conto corrente spetta alla banca.

La Corte d’Appello di Milano ribadisce un principio importante nel contenzioso tra banche e clienti con rapporti di conto corrente ultradecennali.

Si può procedere a CTU anche in assenza di estratti conto completi: “Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale prevalente, cui questa Corte aderisce (secondo i principi indicati da Cass. 25/11/2010 n. 23974) afferma che, nell’ipotesi in cui sia il correntista ad agire in giudizio, come nella specie, sarà onere dell’attore provare i fatti costitutivi della domanda; conseguentemente, il correntista dovrà produrre in giudizio la sequenza completa degli estratti conto. In mancanza della documentazione completa, il credito del correntista dovrà essere ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile.”

Il punto fondamentale della sentenza è la parte ove la Corte sostiene che il passaggio in attivo del conto non comporta alcun pagamento delle poste indebite: “Può, pertanto, ritenersi raggiunta prova certa della natura affidata del conto, con conseguente natura ripristinatoria delle rimesse su di esso effettuate dal correntista, senza che il passaggio in attivo del conto, nella ricostruzione, possa comportare il pagamento delle poste indebitamente addebitate precedentemente.”

Il cliente recupera € 74.000,00.

Scarica la sentenza: SENTENZA Corte Appello Milano

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