Prescrizione delle rimesse, l’intervento della cassazione a sezioni unite.
La questione posta all’esame delle Sezioni Unite si incentra sulla delimitazione dell’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione delle rimesse al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente che sia assistito da un’apertura di credito.
In altre parole, la banca chiamata in causa dal correntista per “anatocismo“ può genericamente sollevare l’eccezione di prescrizione senza alcun obbligo di allegare la prova. Il tutto viene “scaricato” sul CTU che dovrà fare le verifiche di rito.
Le cause incardinate per conti correnti, che in passato hanno sconfinato tanto, vedranno di fatto ridursi di molto le opportunità di recupero delle somme indebitamente applicate dalle banche per interessi anche nei casi in cui la banca non abbia allegato nulla a sostegno della eccezione di prescrizione.
Nulla viene detto se la verifica debba essere effettuata – dal CTU – sulle poste originarie o ricalcolate per effetto dell’indeterminatezza dei tassi e/o effetto anatocistico.
In conclusione, il principio di diritto emanato dalla corte:” L’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie”.
Scarica la sentenza: cassazione_civile_sez._un._13_giugno_2019_n._15895_