Piano di rientro con la banca e illegittima segnalazione in Centrale Rischi Banca d’Italia.
Per le aziende, in momentanea difficoltà, è frequente la necessità di stipulare un piano di rientro dell’esposizione scaduta e sconfinata (da molto tempo) nei confronti della banca.
Una volta che la banca accetta il piano rateale, le segnalazioni di sconfino in CR devono necessariamente cambiare, perchè mutano le condizioni di pagamento (del creditore) rispetto all’originario accordo. Nel caso odierno l’esposizione sconfinata era dovuta al conto corrente ordinario e anticipi, mutato nel piano di rientro in pagamenti rateali mensili.
In caso di piano di rientro accolto, cosa deve segnalare la banca in CR Banca d’Italia?
Così si esprime il giudice adito: “In effetti, se è vero che il piano di rientro concordato tra il cliente e la banca ha pacificamente carattere non novativo e quindi che il debito originario indubbiamente persiste, non essendo stata modificata la sua fonte, ciò non toglie che, modificando i termini di pagamento preesistenti, il corrispondente credito della banca diviene esigibile solo alle nuove scadenze concordate. Rispetto a tali termini di pagamento la cliente è adempiente e non è quindi esatta la comunicazione al sistema di informazione creditizie che il credito è sconfinato.”
Le conseguenze per l’azienda erroneamente segnalata sono state di mancato accesso al credito oltre che un prolungato deterioramento della reputazione creditizia – ovvero tassi più alti – con le altre banche con cui l’azienda stessa lavora.
Piano di rientro, debito sconfinato e la futura crisi di impresa
La futura entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa comporterà la sicura segnalazione all’OCRI per tutte quelle aziende con debiti scaduti oltre 90gg, che non abbiano già stipulato un piano con le banche segnalanti.
Scarica la sentenza: Trib Milano sconfinamento 2019