Opposizione a sofferenza: il fattore tempo è vitale per la reputazione nei social creditizi.
La storia di questo ricorso (ex art. 700), e successivo reclamo, in opposizione a una sofferenza bancaria ritenuta illegittima dalla società segnalata, è un’occasione per riflettere sui danni alla reputazione creditizia di tale segnalazione e sull’importanza del fattore tempo per le imprese.
Entrambe le ordinanze – che non trovano precedenti – da un lato danno ragione alla società nel merito((L’ordinanza sopra correttamente da ragione nel merito al ricorrente, confermando principi importanti: 1)“la società resistente non ha documentato la situazione di para-insolvenza che integra il presupposto della segnalazione a sofferenza, giustificando la segnalazione sulla base del mero inadempimento della XXXXXXX s.r.l. in ordine ai rapporti intercorrenti tra le parti. 2) Ai fini della istruttoria asseritamente svolta dalla XXXXXXXXXXXX, non si può attribuire alcun rilievo alla relazione prodotta (doc. 12 di parte resistente) che è un atto interno della XXXX privo di data e di firma; non è stato poi allegato alcun documento a sostegno delle affermazioni contenute nella relazione che si fonda, essenzialmente sull’allegazione del prolungato inadempimento della società XXXXXXXXX”)), e dall’altro torto ((1 – “E’ pur sempre necessario però che la parte che invoca la tutela cautelare assolva al proprio onere di allegazione di tali indici presuntivi relativi alla configurabilità del pericolo di pregiudizio irreparabile e imminente.))sulla procedura d’urgenza utilizzata per tutelare la reputazione creditizia della società.
Il giudice del ricorso non coglie il rischio grave ed imminente che corre l’azienda che lavora con ben 12 banche.
Il giudice del reclamo, inoltre, fraintende la tipologia di danno in re ipsa, alla reputazione, con il danno da perdita (MAI richiesto!): “il danno, ed in particolare la «perdita», deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte del ricorrente”.
Il ricorso d’urgenza ha due finalità:
- annullare l’automatico peggioramento del rating dell’azienda segnalata sulle altre banche con cui l’azienda lavora;
- prevenire danni gravi e imminenti quali il congelamento (nel migliore dei casi), riduzione o revoca dei fidi sulle altre banche, rifiuto di un prestito, maggior costo del denaro prestato…
Ogni ora di tempo perduto è una probabilità di danno per l’avvenire.
(Napoleone Bonaparte)
Il tempo di pubblicazione di una segnalazione a sofferenza in CR Banca d’Italia è di 8/10 gg dalla ricezione da parte della banca segnalante invece dei soliti 45gg per tutte le altre segnalazioni!!! La tempistica di opposizione da parte delle aziende deve essere altrettanto rapida.
La speranza è, quindi, che tali ordinanze siano solo un’eccezione a consolidata, e qualificata, giurisprudenza che riconosce – in re ipsa – il carattere di urgenza delle opposizioni a segnalazioni a sofferenza, perchè da agosto 2020((entrata in vigore Codice della crisi d‘impresa e dell’insolvenza, Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)) il ricorso di urgenza sarà uno strumento fondamentale di tutela della reputazione creditizia ma anche per la continuità aziendale.
Il peggioramento del rating sarà certamente uno degli indicatori di crisi nella futura normativa sulla crisi di impresa. Il revisore sarà costretto a chiedere spiegazioni e azioni immediate all’azienda che, se non si attiva in tempi strettissimi, si vedrà segnalata all’OCRI con tutte le conseguenze del caso.
Ordinanza ricorso (ex art. 700) opposizione sofferenza: PROVVEDIMENTO ricorso sofferenza
Ordinanza reclamo opposizione a sofferenza: ORDINANZA reclamo art 700 sofferenza