Il decreto ingiuntivo revocato dal giudice per nullità del tasso leasing riguarda 4 mezzi in locazione finanziaria risolti a causa dei mancati pagamenti di alcuni ratei.
L’impresa si oppone e il giudice accoglie le nostre contestazioni e concede la CTU che conferma integralmente quanto da noi sostenuto “in definitiva, tutti i contratti analizzati indicano il solo Tasso Nominale in evidente contrasto con le disposizioni contenute nella normativa sulla Trasparenza che impongono l’indicazione di un Tasso Effettivo”.
Il giudice, correttamente, ne deduce “Dalla lettura congiunta di tali disposizioni di legge e regolamenti consegue che un contratto di leasing che non riporti un tasso interno di attualizzazione (come da definizione sopra citata), in luogo del tasso di interesse, debba ritenersi nullo ai sensi del comma VIII dell’art. 117 TUB, riportando un contenuto difforme da quello prescritto dalla Banca d’Italia.
Inoltre quanto sopra dedotto costituisce altresì violazione del comma IV dell’art. 117 T.U.B., essendosi quantomeno verificata una violazione della normativa di trasparenza che ha determinato l’assenza di una veritiera indicazione del tasso dell’operazione finanziaria.”
La nullità del tasso leasing è quindi invocabile dal debitore quando non è veritiero, soprattutto nei contratti per adesione – come quelli bancari – ovvero imposti dal creditore. Quest’ultimo ha l’obbligo di essere perfetto dato che ha tutti gli strumenti necessari per esserlo.
Tale perfezione si evince dalla lettura combinata dell’art. 117 TUB al comma VI° “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.” e dalla definizione, contenuta nella circ. 139 Banca d’Italia di accordato operativo che “rappresenta l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace.”
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