L’ ABF, collegio di Bari, con decisione arrivata stamattina riconosce la nullità del TAEG in un contratto di credito al consumo.
Il ricorrente ha contestato la nullità del TAEG del finanziamento sottoscritto per mancata inclusione nell’indicatore di costo della polizza assicurativa a tutela del credito della banca.
La banca resistente si è difesa eccependo la facoltatività della polizza, fatta sottoscrivere al ricorrente, in quanto sul contratto era specificato che la polizza era facoltativa.
Diritto di recesso
L’ulteriore difesa della resistente si è fondata sulla facoltà di recesso dalla polizza. La difesa ha tentato di far valere un diritto potestativo come una “concessione della banca” al ricorrente, a dimostrazione della facoltatività della polizza.
Il collegio ha pienamente accolto le nostre controdeduzioni motivate come segue: “Si tratta, dunque, di un diritto potestativo dell’assicurato, che non ammette deroga alcuna e che è espressamente previsto, in termini generali, per le polizze vita, dall’art. 177 C.A.P. e, con specifico riferimento alle polizze vita alla cui stipulazione l’intermediario ha condizionato “l’erogazione (…) del credito al consumo” (art. 28, primo comma, d.l. n. 1/2012), dall’art. 1, lett. n), Reg. ISVAP n. 40/2012.“.
Per questi motivi
“Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accertata la nullità della clausola del contratto relativa al TAEG, dispone l’applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell’art. 125-bis, comma 7, TUB, e la restituzione al ricorrente di quanto finora corrisposto in eccedenza“, ovvero oltre € 2.500,00.