Nullità fideiussione omnibus se redatta sulla base di un’intesa restrittiva della concorrenza.
Le fideiussioni sottoscritte dai garanti, presentano le tre clausole lesive della concorrenza, come da provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, richiamato nella sentenza di Cassazione n. 29810/2017.
Il giudice accoglie l’opposizione dei garanti al decreto ingiuntivo della banca per il debito dell’azienda sospendendo la provvisoria esecutività nei confronti dei garanti.
Cosa vuol dire sospensione della provvisoria esecuzione?
In pratica il giudice dell’esecuzione dice che verso i garanti non si può procedere al precetto e pignoramento.
In altre parole è solo il primo passo verso la liberazione dal debito, quello successivo è dimostrare la nullità della fideiussione omnibus.
Per dimostrare tale nullità è necessario rivolgersi a un giudice che entrerà nel merito della questione. I giudici non sono tutt’ora d’accordo in maniera univoca sulla questione.
I nodi principali da risolvere sono:
- nullità totale o relativa (ovvero delle sole clausole dichiarate lesive nel provvedimento antitrust)?
- sono nulle solo quelle indagate dal provvedimento agcm del 2005 o anche quelle successive?
- la nullità si estende anche alle fideiussioni diverse da quelle omnibus (specifiche ad esempio)?
Ad oggi l’unica certezza è che se hai una fideiussione omnibus sottoscritta prima del 2005 e presenta le tre clausole incriminate puoi ragionevolmente aspettarti di essere liberato dal debito.
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