Fido bancario in conto corrente.
Con le aperture di credito – art. 1842 c.c. – la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato sul conto corrente.
Fido bancario a tempo determinato
Nei contratti a tempo determinato la banca non può recedere prima della scadenza del termine concordato con il cliente, se non per una giusta causa (art. 1845 c.c.).
L’art. 1845 comma 1 c.c. consente alle parti la facoltà di stipulare un patto contrario con cui la banca può recedere prima del tempo o in mancanza di una giusta causa.
La concessione di un’apertura di credito, e le relative condizioni, non richiede la forma scritta qualora vi sia un contratto di conto corrente in essere tra le parti concluso in forma scritta.
Le condizioni applicate alle aperture di credito dipendono dal merito creditizio dell’azienda.
I fidi di cassa sono rapporti soggetti altresì a variazioni unilaterali – ex art. 118 TUB – da parte delle banche. Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente devono essere motivate e comunicate, al cliente, in modo certo. In mancanza del rispetto delle regole citate la variazione è inefficace.
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