Il Tribunale di Milano accerta che la società attrice è creditrice della banca e non già debitrice.
Il cliente contesta l’illegittima applicazione di:
- anatocismo;
- interessi ultra legali;
- commissioni di massimo scoperto.
La banca si difende eccependo:
- prescrizione delle rimesse solutorie;
- l’adeguamento alla delibera CICR 09/02/2000.
Il contratto di conto corrente è del 1989 e presenta chiaramente la stipula degli usi piazza, la capitalizzazione trimestrale/annuale interessi debitori/creditori, la mancata pattuizioni di commissioni massimo scoperto.
La banca, in corso di causa, deposita delle aperture di credito – dal 2009 – che però non influiscono in modo rilevante sull’esito finale in quanto il conto corrente era, in quel momento, prossimo a tornare in positivo.
La difesa della banca è generica in quanto non dimostra le rimesse considerate solutorie a fronte di una dimostrazione dell’esistenza del fido pacifica; parimenti generica è la difesa per legittimare la capitalizzazione trimestrale successivamente all’entrata in vigore della delibera CICR 09/02/2000.
Scarica la sentenza: SENTENZA conto corrente Trib Mi